Cos'è il Consenso Informato

Il consenso informato, da parte del paziente, in merito alle terapie che lo riguardano, è un principio tutelato dalla Costituzione e una prassi consolidata nella normativa italiana e nella deontologia medica.

Con la legge 219/2017 del 22 dicembre 2017 il parlamento italiano ha dedicato al Consenso Informato una norma primaria specifica e dettagliata. Il testo è stato oggetto di un lungo dibattito che ha coinvolto la società civile oltre ai contesti istituzionali.
Il Consenso Informato da un punto di vista etico
Il confronto in aula fu caratterizzato da posizioni differenti e articolate che stimolarono il dibattito. In particolare, il consenso informato da un punto di vista etico evidenziò talvolta la perplessità di una parte del mondo cattolico su alcuni passaggi tecnici. Tali dubbi furono superati anche grazie alla posizione assunta, a pochi giorni dalla discussione in parlamento, da papa Francesco.
Nell’ambito di un convegno organizzato da World Medical Association, in collaborazione con la Pontificia Accademia per la Vita, il pontefice, infatti, pronunciò il 16 novembre 2017, un discorso durante nel quale affrontò alcune tematiche strettamente connesse al consenso informato e alla relazione tra medico e paziente.
Disse infatti: «È moralmente lecito rinunciare all’applicazione di mezzi terapeutici, o sospenderli, quando il loro impiego non corrisponda a quel criterio etico e umanistico che verrà in seguito definito proporzionalità delle cure».
La legge sul Consenso Informato
Come specificato all’inizio di questo articolo, la legge di riferimento sul consenso informato è la n° 219/2017 «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento». La legge affonda le sue radici nella Costituzione Italiana e rispetta in particolare i principi contenuti agli articoli 2, 13 e 32. L’art 2 riconosce e garantisce infatti i diritti inviolabili dell’uomo, mentre l’art. 13 stabilisce che la «libertà individuale è inviolabile».
Tuttavia, l’articolo con cui la legge sul consenso informato ha maggiori punti di contatto è il numero 32, che dice: «…Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».
Ulteriori principi guida che hanno ispirato la legge sono invece contenuti negli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In particolare, nell’articolo 3 il concetto di «consenso informato» viene esplicitato:
Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge
Cos’è il Consenso Informato?
Definire in modo sintetico cos’è il consenso informato è tutt’altro che semplice, si può però partire citando l’art. 1 comma 1 della legge 219/2017 che stabilisce che «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge».
In realtà sempre l’art. 1 introduce nei commi successivi una serie di principi utili a spiegare meglio cos’è il consenso informato.
Tra questi vi sono il «rifiuto alle cure», «la relazione medico paziente», «le informazioni adeguate», ecc. Di seguito una sintesi dei principi contenuti nei diversi commi:
- comma 2 - Relazione medico paziente: «è promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato»
- comma 3 - Adeguata informazione: «ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile»
- comma 5 - Rifiuto delle cure: «ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario»
- comma 6 - Rispetto delle volontà del paziente: «il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo»
- comma 8 - Tempo di cura: «il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura»
Oltre a questi aspetti è utile ricordare, per definire cos’è il consenso informato, che la legge stabilisce alcune caratteristiche e una serie di modalità operative attraverso cui si concretizza l’utilizzo di questo strumento.
Le caratteristiche del Consenso informato
Il consenso informato deve essere per prima cosa acquisito con le modalità e con gli strumenti più consoni alla condizione del paziente. Alla sua acquisizione è deputato il medico che deve promuovere e valorizzare la relazione di cura con il paziente anche grazie all’aiuto degli altri operatori che compongono l’équipe sanitaria.
Tra le caratteristiche del consenso informato vi è inoltre il fatto di essere «documentato»: dovrà quindi essere acquisito in forma scritta o videoregistrato o, nel caso di persone con particolare disabilità, acquisito mediante i dispositivi che le consentano di comunicare.
Altra caratteristica riguarda la sua registrazione e il suo inserimento nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.